Della perpetua volontà popolare
Fiume, libero comune italico da secoli, pel voto
unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale,
dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre
patria, il 30 ottobre 1918.
Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del
mito romano. Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie,
è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice
del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda
in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò
italiano il Carnaro di Dante. Da lei s'irraggiarono e
s'irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e per
le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da
Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe. E questo è il suo diritto
storico.Fiume, come già l'originaria Tarsàtica posta
contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di
qua dalle Giulie. E' pienamente compresa entro
quel cerchio che la tradizione la storia e la scienza confermano confine
sacro d'Italia. E questo è il suo diritto
terrestre. Fiume con tenacissimo volere, eroica
nel superare patimenti insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due
anni la libertà di scegliersi il suo destino
e il suo compito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli
da
taluno dei suoi stessi avversari ingiusti.E
questo è il suo diritto umano.Le contrastano il triplice diritto
l'iniquità la
cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista
Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua
propria vittoria.Per ciò il popolo della libera città
di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al
compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi
ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova,
non limitandoli al territorio che sotto il titolo di "Corpus separatum"
era assegnato alla Corona ungarica, ma
offrendoli alla fraterna elezione di quelli comunità adriatiche
le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere
l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome della
nuova Italia. Cosí, nel nome della nuova Italia, il
popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento
di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo,
per mantenere contro chiunque la contiguità della sua terra
alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei
termini alpini segnati da Dio e da Roma.
Dei fondamenti
I Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non
oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero
stato il suo "Corpus separatum", con tutte le sue strade ferrate e
con l'intiero suo porto. Ma, come è fermo nel voler
mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente,
non rinunzia a un piú giusto e piú sicuro
confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende
politiche e da concordati conclusi coi comuni
rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza
dei nuovi statuti.
II La Reggenza italiana del Carnaro è costituita
dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per
voto dichiarano di aderire alle sue fortune;
e da tutte quelle comunità affìni che per atto sincero di
adesione possano
esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita
legge prudenziale.
III La Reggenza italiana del Carnaro è
un governo schietto di popolo che ha per fondamento la potenza del lavoro
produttivo e per ordinamento le piú
larghe e le piú varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata
nei
quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.
IV La Reggenza riconosce e conferma la sovranità
di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di
classe, di religione.Ma amplia ed inalza
e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce
o riduce la
centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce
le forze e gli officii, cosicché dal gioco armonico delle
diversità sia fatta sempre vigorosa e piú ricca la vita
comune.
V La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti
i diritti popolari;assicura l'ordine interno con la
disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le
opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve
rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime
uniforme di soggezioni e di menzogne,
costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere
la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere
la
cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e
altissimo onore, come era un tempo il vivere con
legge romana.
VI Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i
sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge.L'esercizio
dei
diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato
né soppresso in alcuno se non per conseguenza di
giudizio pubblico e di condanna solenne.
VII Le libertà fondamentali di pensiero,
di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garentite a
tutti i
cittadini. Ogni culto religioso è ammesso,
è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino
invochi la
sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento
dei doveri prescritti dalla legge viva. L'abuso delle libertà
statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della
convivenza civile, può essere punito da apposite
leggi; ma queste non devono in alcun modo
ledere il principio perfetto di esse libertà.
VIII Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini
d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri;
l'educazione corporea in palestre aperte e fornite;
il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben
vivere; l'assistenza nelle infermità,
nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo
per la
vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati;
l'inviolabilità del domicilio;' l' "habeas corpus"; il risarcimento
del
danni in caso di errore giudiziario o di abusato
potere.
IX Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto
della persona sopra la cosa, ma la considera come
la piú utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà
può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né
può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte
o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.
Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi
mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è
padrone
della sostanza resa massimamente fruttuosa e
massimamente profittevole all'economia generale.
X Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano
sono proprietà perpetua incontestabile ed
i-nalienabile dello Stato. E' concesso - con un Breve del Porto franco
- ampio e libero esercizio di commercio, di
industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni,
in perfetta parità di buon trattamento e immunità da
gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.
XI Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico
di emettere la carta moneta e di
eseguire ogni altra operazione di credito. Una legge apposita ne determinerà
i modi e le regole, distinguendo nel
tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già
nel territorio operanti e di quelle che fossero per
esservi, fondate.
XII Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno
facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni
arti e
mestieri. Le industrie iniziate e alimentate
dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le
loro norme in una legge liberale.
XIII Tre specie di sorti e di forze concorrono all'ordinamento, al movimento
e all'incremento dell'università:i
Cittadini le Corporazioni e i Comuni.
XIV Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella
università dei Comuni giurati: la vita è bella, e
degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero
dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa
ogni giorno inventare la sua propria virtú per ogni giorno offrire
ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro anche il
piú
umile, anche il piú oscuro, se sia bene
eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.
Dei cittadini
XV Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza tutti i cittadini
presentemente noverati nella libera città diFiume;
tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano
di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte; tutti
coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati;
tutti coloro che, avendo chiesta la
cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.
XVI I cittadini della Reggenza sono investiti
di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo
anno
di età. Senza distinzione di sesso diventano
legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.
XVII Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, cittadini
condannati in pena d'infamia; ribelli al servizio
militare per la difesa del territorio; morosi al pagamento delle tasse,
parassiti incorreggibili a carico della comunità,
se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per
vecchiezza.
Delle Corporazioni
XVIII Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune
del popolo verso un sempre piú alto grado di materiale e
spirituale vigore. Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune
e i creatori assidui della potenza comune sono
nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola
sostanza operante, una sola pienezza
ascendente. Qualunque sia la specie del lavoro fornito di mano o d'ingegno,
d'industria o d'arte, di ordinamento o di
eseguimento, tutti sono per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni
costituite che prendono dal Comune
l'immagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia
e liberamente determinano gli obblighi mutui e le
mutue provvidenze.
XIX Alla prima Corporazione sono inscritti gli operai salariati dell'industria,
dell'agricoltura, del commercio, dei
trasporti; e gli artigiani míntiti e i piccoli proprietario
di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che
abbiano aiutatori pochi e avventizii. La Corporazione seconda raccoglie
tutti gli addetti ai corpi tecnici e
amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi
i comproprietari di essa azienda. Nella terza si
radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non sieno
veri operai; e anche da questa sono esclusi i
comproprietaria. La quarta Corporazione associa i datori d'opra in
imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio,
di trasporti, quando essi non sieno soltanto proprietario ma - secondo
lo spirito dei nuovi statuti - conduttori sagaci e
accrescitori assidui dell'azienda.Sono compresi nella quinta tutti
i pubblici impiegati comun, ali e statuali di qualsiasi
ordine. La sesta comprende il fiore intellettuale del Popolo: la gioventú
studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle
scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori,
i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli
che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative. Della
settima fanno parte tutti quelli che esercitano
professioni libere non considerate nelle precedenti rassegne. L'ottava
è costituita dalle Società cooperatrici di
produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può
essere rappresentata se non dagli amministratori
alle Società stesse preposti. La nona assomma tutta la gente
di mare. La decima non ha arte né novero né
vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima
Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in
travaglio e in ascendimento. E'quasi una figura votiva consacrata al
genio ignoto, all'apparizione dell'uomo
novissímo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni,
alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ànsito
penoso e il sudore di sangue. E' rappresentata, nel santuario civico,
da una lampada ardente che porta inscritta
un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione
a una forma spiritualízzata del lavoro umano:
"Fatica senza fatica ".
XX Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica
complutamente riconosciuta dallo Stato.
Sceglie i suoi consoli; manifesta nelle sue adunanze la sua volontà;
detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue
convenzioni, regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze
la propria autonomia; provvede ai suoi
bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una
imposta pecuniaria in misura della mercede, dello
stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale; difende
in ogni campo la sua propria classe e si sforza di
accrescerne la dignità; si studia di condurre a perfezione la
tecnica delle arti e dei mestieri; cerca di disciplinare il
lavoro volgendolo verso modelli di modema bellezza; incorpora lavoratori
minuti per animarli e avviarli a miglior
prova; consacra gli obblighi del mutuo soccorso; determina le provvidenze
in favore dei compagni infermi o
indeboliti; inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche,
i suoi canti, le sue preghiere; instituisce le sue
cerimonie e i suoi riti; concorre, quanto piú magnificamente
possa, all'apparato delle comuni allegrezze, delle feste
anniversarie, dei giochi terrestri e marini; venera i suoi morti, onora
i suoi decani, celebra i suoi eroi.
XXI Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra
Corporazione, sono regolate nei modi
medesimi che gli statuti definiscono nel regolare le dipendenze fra
i poteri centrali della Reggenza e i Comuni
giurati, e fra l'uno e l'altro Comune. I soci di ciascuna Corporazione
costituiscono un libero corpo elettorale per
eleggere i rappresentanti al Consiglio dei Provvisori. Ai consoli delle
Corporazioni e alle loro insegne è dovuto nelle
cerimonie pubbliche i1 primo luogo.
Dei Comuni
XXII Si ristabilisce per tutti i Comuni l'antico
potere normativo, che è il diritto d'autonomia pieno: il diritto
particolare
di darsi proprie leggi, entro il cerchio del
diritto universo. Essi esercitano in sé e per sé tutti i
poteri che la
Costituzione non attribuisce agli offici legislativi
esecutivi e giudiziarii della Reggenza.
XXIII A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi
un corpo unitario di leggi municipali, varíarnente
derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia
trasmessa e dalla nuova coscienza. Ma deve
ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza,
che la concede quando essi statuti non
contengano nulla di palesernente o copertamente contrario allo spirito
della Costituzione; quando essi statuti sieno
approvati accettati votati dal popolo e possano
essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza
cittadina.
XXIV Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi,
praticare componimenti, di concludere trattati fra loro,
in materia di legislazione e di amministrazione. Ma è fatto
a essi obbligo di sottoporli all'esame del Potere esecutivo
centrale.Se il Potere stima che tali accordi componimenti trattati
sieno in contrasto con lo spirito della Costituzione,
li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Ragione.
Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il
Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.
XXV Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da
sopraffazioni, da macchinazioni, o da una
qualunque altra forma di violenza e d'insidia, quando l'integrità
e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da
un altro Comune prevaricante, il Potere esecutivo della Reggenza interviene
mediatore e pacificatore, se richiedano
l'intervento le autorità comunali concordi, se lo richieda il
terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo
stesso.
XXVI Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l'istruzione primaria
secondo le norme stabilite dal Consiglio
scolastico dello Stato; nominare i giudici comunali; instituire e mantenere
la polizia comunale; mettere imposte;
contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del
territorio ma con la mallevadoria del Governo che
dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.
Del potere legislativo
XXVII Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione:
il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei
Provvisori.
XXVIII Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del sufragio universale
diretto e segreto, tutti i cittadini della
Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che
siano, investiti dei diritti politici. Ogni cittadino
votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli
Ottimi.
XXIX. Gli Ottimi durano nell'officio tre anni. Sono eletti in ragione
di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni
caso non può il loro numero essere di sotto al trenta. Tutti
gli elettori formano un corpo elettorale unico. L'elezione
si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza
proporzionale.
XXX Il Consiglio degli Ottimi ha potestà ordinatrice e legislatrice
nel trattare del Codice penale e civile, della
Polizia, della Difesa nazionale, della Istruzione pubblica secondaria,
delle Arti belle, dei Rapporti fra lo Stato e i
Comuni. Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non
una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevità
spiccatamente concisa.
XXXI Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti, per
elezione compiuta nel modo del suffragio
universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale:
Dieci Provvisori sono eletti dagli operai
d'industria e dai lavoratori della terra; dieci dalla gente di mare;
dieci dai datori d'opra; cinque dai tecnici agrarii e
industriali; cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende
private; cinque dagli insegnanti delle scuole
pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati
della sesta Corporazione; cinque dalle
professioni libere; cinque dai pubblici impiegati; cinque dalle Società
cooperatrici di produzione, di lavoro e di
consumo.
XXXII I Provvisori durano nell'officio due anni. Non sono eleggibili
se non appartengano alla Corporazio
rappresentata.
XXXIII Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte
l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando
nel dibattito il modo laconico. Ha potestà ordinatrice e legislatrice
nel trattare del Codice commerciale e marittimo;
delle Discipline che conducono il lavoro continuato; dei trasporti;
delle opere pubbliche; dei Trattati di commercio,
delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini; della Istruzione
tecnica e professionale; delle Industrie e delle
Banche; delle Arti e dei Mestieri.
XXXIV Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono
una volta l'anno in un sol corpo, sul
principio del mese di dicembre, costituendo un grande Consiglio nazionale
sotto il titolo di Arengo del Carnaro.
L'Arengo tratta e delibera delle Relazioni con gli altri Stati; della
Finanza e del Tesoro; degli Alti Studii; della
riformabile Costituzione; dell' ampliata Libertà.
Del potere esecutivo
XXXV Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente
eletti dall'Assemblea nazionale, dal
Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori. Il Rettore degli
Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del
Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea
nazionale. Il Rettore dell'Interno e della
Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio
degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il
Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro. Il Rettore
degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore,
e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter
pares".
XXXVI L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera
di ogni cosa che non competa all'amministrazione
corrente. Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo
in caso di parità. I Rettori sono eletti per un anno, e
non sono rieleggibili se non per una volta sola. Ma, dopo l'intervallo
di un anno, possono essere nuovamente
nominati.
Del potere giudiziario
XXXVII Partecipano del potere giudiziario i Buoni uomini, i Giudici
del Lavoro, i Giudici togati, i Giudici del
Maleficio, la Corte della Ragione.
XXXVIII I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori
dei varii comuni in misura del numero,
giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di
cinquemila lire e sentenziano delle colpe che
cadano sotto pene di durata non superiore a un anno.
XXXIX I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra
i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e
i datori d'opra. Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle
Corporazioni che eleggono il Consiglio dei
Provvisori. In questa misura: due dagli operai d'industrie e dai lavoratori
della terra; due dalla gente di mare; due dai
datori d'opra; uno dai tecnici industriali ed agrarii; uno dalle libere
professioni; uno dagli addetti alle amministrazioni
delle private aziende; uno dagli impiegati pubblici; uno dagli Insegnanti,
dagli studenti degli Istituti superiori e dagli
altri socii della sesta Corporazione; uno dalle Società cooperatrici
di produzione, di lavoro e di consumo. I Giudici
del Lavoro hanno facoltà di dividere in sezioni i loro collegi
per sollecitare i giudizii, servitori pronti d'úna giustizia
leggera ed espeditissima. Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio
d'appello.
XXXX I Giudici togati giudicano di tutte quelle questioni civili, commerciali
e penali in cui i Buoni uomini e i Giudici
del Lavoro non abbiano competenza, eccettuate quelle spettanti ai Giudici
del Maleficio.Costituiscono il Tribunale
d'appello per le sentenze dei Buoni uomini. Sono dalla Corte della
Ragione scelti per concorsi fra i cittadini
addottorati in legge.
XXXXI Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti e presieduti
da un giudice togato, compongono il Tribunale
del Maleficio, che giudica tutti i delitti di colore politico e tutti
quei misfatti che sieno da punire con la privazione
della libertà corporale per un tempo superiore al triennio.
XXXXII Eletta dal Consiglio nazionale, la Corte della Ragione si compone
di cinque membri effettivi e di due
supplenti. Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno
saranno scelti fra i dottori di legge. La Corte
della Ragione giudica degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo
e dal Potere esecutivo, per accertarli
conformi alla Costituzione; di ogni conflitto statutario fra il Potere
legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e
i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra
la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le
Corporazioni, fra i Comuni e i privati; dei casi di alto tradimento
contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi
del Potere legislativo e dell'esecutivo; degli attentati al diritto
delle genti; delle contestazioni civili fra la Reggenza e i
Comuni, fra Comune e Comune; delle trasgressioni commesse da partecipi
dei poteri; delle questioni riguardanti i
diritti di cittadinanza e i privi di patria; delle questioni di competenza
fra i vari magistrati giudiciali. La Corte della
Ragione rivede in ultima istanza le sentenze, e nomina per concorso
i Giudici togati. Ai cittadini costituiti in Corte
della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio,
sia nella sede sia in altro Comune. Né possono essi
esercitare professione o Industria o mestiere per tutta la durata della
carica.
Del Comandante
XXXIII Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute
nella devota volontà d'un solo, che
sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla
lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale
solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per
voto il Comandante e a lui rimettere la potestà
suprema senza appellazione.Il Consiglio determina il piú o men
breve tempo dell'imperio non dimenticando che nella
Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.
XXXXIV Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri
politici e militari, legislativi ed esecutivi.I
partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii
e commissario.
XXXXV Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna
e delibera di riconfermare il Comandante
nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino,
oppure di deporlo, o anche di bandirlo.
XXXXVI Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia
partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere
eletto al supremo officio.
Della difesa nazionale
XXXXVII Nella Reggenza italiana del Camaro tutti
i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età
di
cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare
per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono
nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde
servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle
amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria,
secondo l'attitudine e secondo la perizia di
ognuno.
XXXXVIII A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano
contratto una infermità insanabile, e alle loro
famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato.
Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in
difesa della terra, soccorre i consanguinei se siano in distratta,
raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle
generazioni.
XXXXIX In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito
armato; ma tutta la nazione resta
armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace
sobrietà le sue forze di terra e di mareLo stretto
servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra
guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo
d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei
suoi diritti civili e politici; e può esercitarli quando
sieno conciliaboli con la necessità della disciplina attiva.
Dell'istruzione pubblica
L Per ogni gente di nobile origine la coltura è la piú
luminosa delle armi lunghe.Per la gente adriatica, di secolo in
secolo costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto,
essa è piú che un'arme: è una potenza
indomabile come il diritto e come la fede. Per il popolo di Fiume,
nell'atto medesimo della sua rinascita a libertà,
diviene il piú efficace strumento di salute e di fortuna sopra
l'insidia estranea che da secoli la stringe. La cultura è
l'aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza contro
le deformazioni. Sul Carnaro di Dante il culto della
lingua di Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò
che in tutti i tempi fu considerato come il piú prezioso tesoro
dei popoli, come la piú alta testimonianza della loro nobiltà
originaria, come l'indice supremo del loro sentimento di
dominazioiie morale. La dominazione morale è la necessità
guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee
umane sorge dalla sua volontà di vittoria.Mentre compisce la
sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre
instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi
proporsi di difendere conservare propugnare
la sua unità la sua libertà la sua giustizia nella regione
dello spirito. Roma deve qui essere presente nella sua coltura.
L'Italia deve qui essere presente nella sua coltura. Il ritmo romano,
il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre
su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare
le grandi vestigia e di poter falsare la grande
storia. Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere
latino, l'altra stirpe sarà foggiata o prima o poi
dallo spirito creatore della latinità: il qualé non è
se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono
alla formazione dell'uomo libero. Qui si forma l'uomo libero. E qui
si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo
del lavoro e nell'acredine del traffico. Per ciò la Reggenza
italiana del Carnaro pone alla sommità delle sue leggi la
coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina
il suo patrimonio.
LI E' instituita nella città di Fiume una Università libera,
collocata in un vasto edificio capace di contenere ogni
maggiore aumento di studi e di studiosi, retta da suoi proprii statuti
come la Corporazione. Sono nella città di Fiume
instituite una scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative,
una scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di
ogni vizio e pregiudizio magistrali, condotte dal piú sincero
e ardito spirito di ricerca nella novità, rette da un acume
atto a purificarle dall'ingombro dei mal dotati e a sceverare i buoni
dai migliori e a secondare i migliori nella
scoperta di se e dei nuovi rapporti fra la materia difficile e il sentimento
umano.
LII Provvede a ordinare le Scuole medie il Consiglio degli Ottimi; provvede
a ordinare le Scuole tecniche e
professionali il Consiglio dei Provvisori; provvede a ordinare gli
Alti Studi il Consiglio nazionale.In tutte le scuole
di
tutti i Comuni l'insegnamento della lingua italiana
ha privilegio insigne. Nelle Scuole medie è obbligatorio
l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in
tutta la Reggenza italiana del Carnaro.L'insegnamento primario è
dato
nella lingua parlata dalla maggioranza degli
abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi
paralleli.Se alcun Comune tenti di sottrarsi
all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercíta il suo
diritto di
provvedervi, aggravando della spesa il Comune.
LIII Un Consiglio scolastico determina l'ordine e il modo dell'insegnamento
primario, che è d'obbligo nelle scuole di
tutti i Comuni. L'insegnamento del canto corale fondato su i motivi
della piú ingenua poesia paesana e
l'insegnamento dell'ornato su gli esempi della piú fresca arte
rustica hanno il primo luogo. Compongono il Consiglio
un rappresentante di ciascun Comune due rappresentanti delle Scuole
medie due delle Scuole tecniche e
professionali due degli Istituti superiori, eletti dagli insegnanti
e dagli studenti due della Scuola di Musica due della
Scuola di Arti decorative.
LIV Alle chiare pareti delle scuole aerate non
convengono emblemi di religione né figure di parte politica.
Le
scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte
le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono
vivere senza altare e senza Dio. Perfettamente
rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno può
fare la sua
preghiera tacita.Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni sobrie
che eccitano l'anima e, come i temi d'una sinfonia
eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento. Ma ricorrono
sulle pareti le imagini grandiose di quei
capolavori che con la massima potenza lirica interpretano la perpetua
aspirazione e la perpetua implorazione degli
uomini.
Della riforma statutaria
LV Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea
straordinaria per la riforma della
Costituzione.Ma la Costituzione può essere riformata in ogni
tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini in
diritto di voto. Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo
della Costituzione i membri del Consiglio nazionale le
rappresentanze dei Comuni la Corte della Ragione le Corporazioni.
Del diritto d'iniziativa
LVI Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto
d'iniziare proposte di leggi che riguardino le
materie riservate all'opera dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente.
Ma l'iniziativa non è valida se almeno il
quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova
e non la sostenga.
Della riprova popolare
LVII Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono
essere sottoposte alla riprova del consenso o
del dissenso pubblico qu'ando la riprova sia domandata da un numero
di elettori eguale per lo meno al quarto dei
cittadini in diritto di voto.
Del diritto di petizione
LVIII Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi
che da essi furono per buon diritto eletti.
Della incompatibilità
LIX Nessun cittadino può esercitare piú di un potere né
partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.
Della rivocazione
LX. Ogni cittadino può essere rivocato dall'officio che occupa,
quando egli perda i diritti politici per sentenza
confermata dalla Corte della Ragione, quando la rivocazine sia imposta
per voto schietto dalla metà piú uno degli
inscritti al corpo elettorale.
Della responsabilità
LXI Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici
ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del
danno che allo Stato al Comune alla Corporazione
al semplice cittadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, per
incuria, per codardia, per inettezza.
Della retribuzione
LXII A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli statuti e collocati
nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione
giusta; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno
in anno.
Della edilità
LXIII E' instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con
discernimento fra gli uomini di gusto puro, di
squisita perizia, di educazione novissima.Piú
che l'edilità romana il collegio rinnovella quegli ufficiali dell'ornato
della
città che nel nostro Quattrocento componevano una via o una
piazza con quel medesimo senso musicale che li
guidava nell'apparato di una pompa repubblicana o in una rappresentazione
carnascialesca. Esso presiede al decoro
del vivere cittadino; cura la sicurezza, la decenza,
la sanità degli edifizii pubblici e delle case particolari; impedisce
il
deturpamento delle vie con fabbriche sconce o
mal collocate;allestisce le feste civiche di terra e di mare con
sobria
eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a cui per fare miracoli
di gioia bastava la dolce luce, qualche leggera
ghirlanda, l'arte del movimento e dell'aggruppamento umano; persuade
ai lavoratori che l'ornare con qualche segno
di arte popolesca la piú umile abitazione è un atto pio,
e che v'è un sentimento religioso del mistero umano e della
natura profonda nel piú semplice segno che di generazione in
generazione si trasmette inciso o dipinto nella madia,
nella culla, nel telaio, nella conocchia, nel forziere, nel giogo;
si studia di ridare al popolo l'amore della linea bella e
del bel colore nelle cose che servono alla vita d'ogni giorno, mostrandogli
quel che la nostra gente vecchia sapesse
fare con un leggero motivo geornetrico con una stella, con un fiore,
con un cuore, con un serpe, con una colomba
sopra un boccale, sopra un orcio, sopra una mezzina, sopra una panca,
sopra un cofano, sopra un vassoio;si studia
di dimostrare al popolo perché e come lo spirito delle antiche
libertà comunali si manifestasse non soltanto nelle
linee, nei rilievi, nelle commettiture delle pietre, ma perfino nell'impronta
dell'uomo posta su l'utensile fatto vivente e
potente;infine, convinto che un popolo non può avere se non
l'architettura che meritano la robustezza delle sue ossa
e la nobiltà della sua fronte, si studia di incitare e di avviare
intraprenditori e costruttori a comprendere come le
nuove maaterie - il ferro, il vetro, í cementi - non domandino
se non di essere inalzate alla vita armoniosa nelle
invenzioni della nuova architettura.
Della musica
LXIV Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica
è una istituzione religiosa e sociale.Ogni mille anni, ogni
duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si
perpetua. Un grande popolo non è soltanto qliello che
crea il suo Dio a sua somiglianza ma quello che anche crea il suo inno
per il suo Dio. Se ogni rinascita d'una gente
nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore
è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un
ordine lirico nel setiso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica
considerata come linguaggio rituale è
l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita. Non sembra che
la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine
intenta e ansiosa il regno dello spirito? Il regno dello spirito umano
non è cominciato ancora. "Quando la materia
operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell'uomo,
allora lo spirito comincerà a intravedere l'aurora
della sua libertà" disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico:
il cieco veggente di Sebenico. Come il grido del gallo
eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora. Intanto negli
strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle
macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la
poesia, la Musica trova i suoi movimenti e
le sue pienezze. Delle sue pause è formato il silenzio della
decima Corporazione.
LXV Sono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza corpi corali e corpi
istrumentali con sovvenzione dello Stato.
Nella città di Fiume al collegio degli Edili è commessa
l'edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila
uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d'una vasta fossa
per l'orchestra e per il coro. Le grandi
celebrazioni corali e orchestrali sono totalmente gratuite come dai
padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio.