Fiume  
Carta del Carnaro

 

Della perpetua volontà popolare

Fiume, libero comune italico da secoli, pel voto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale,
dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.

Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del mito romano. Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie,
è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda
in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei s'irraggiarono e
s'irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da
Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe. E questo è il suo diritto storico.Fiume, come già l'originaria Tarsàtica posta
contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua dalle Giulie. E' pienamente compresa entro
quel cerchio che la tradizione la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia. E questo è il suo diritto
terrestre. Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due
anni la libertà di scegliersi il suo destino e il suo compito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da
taluno dei suoi stessi avversari ingiusti.E questo è il suo diritto umano.Le contrastano il triplice diritto l'iniquità la
cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua
propria vittoria.Per ciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al
compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova,
non limitandoli al territorio che sotto il titolo di "Corpus separatum" era assegnato alla Corona ungarica, ma
offrendoli alla fraterna elezione di quelli comunità adriatiche le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere
l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia. Cosí, nel nome della nuova Italia, il
popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo,
per mantenere contro chiunque la contiguità della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei
termini alpini segnati da Dio e da Roma.
 

Dei fondamenti

I Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero
stato il suo "Corpus separatum", con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto. Ma, come è fermo nel voler
mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un piú giusto e piú sicuro
confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni
rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.

II La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per
voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affìni che per atto sincero di adesione possano
esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.

III La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo che ha per fondamento la potenza del lavoro
produttivo e per ordinamento le piú larghe e le piú varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei
quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.

IV La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di
classe, di religione.Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la
centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii, cosicché dal gioco armonico delle
diversità sia fatta sempre vigorosa e piú ricca la vita comune.

V La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari;assicura l'ordine interno con la
disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve
rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne,
costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere la
cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con
legge romana.

VI Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge.L'esercizio dei
diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di
giudizio pubblico e di condanna solenne.

VII Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garentite a tutti i
cittadini. Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la
sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva. L'abuso delle libertà
statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite
leggi; ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà.

VIII Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri;
l'educazione corporea in palestre aperte e fornite; il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben
vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo per la
vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del domicilio;' l' "habeas corpus"; il risarcimento del
danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.

IX Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come
la piú utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né
può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.
Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone
della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.

X Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietà perpetua incontestabile ed
i-nalienabile dello Stato. E' concesso - con un Breve del Porto franco - ampio e libero esercizio di commercio, di
industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità da
gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.

XI Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di
eseguire ogni altra operazione di credito. Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel
tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per
esservi, fondate.

XII Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e
mestieri. Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le
loro norme in una legge liberale.

XIII Tre specie di sorti e di forze concorrono all'ordinamento, al movimento e all'incremento dell'università:i
Cittadini le Corporazioni e i Comuni.

XIV Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei Comuni giurati: la vita è bella, e
degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa
ogni giorno inventare la sua propria virtú per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro anche il piú
umile, anche il piú oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.
 

Dei cittadini

XV Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città diFiume;
tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte; tutti
coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati; tutti coloro che, avendo chiesta la
cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.

XVI I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno
di età. Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.

XVII Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, cittadini condannati in pena d'infamia; ribelli al servizio
militare per la difesa del territorio; morosi al pagamento delle tasse, parassiti incorreggibili a carico della comunità,
se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza.
 

Delle Corporazioni

XVIII Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre piú alto grado di materiale e
spirituale vigore. Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono
nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza
ascendente. Qualunque sia la specie del lavoro fornito di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di
eseguimento, tutti sono per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal Comune
l'immagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le
mutue provvidenze.

XIX Alla prima Corporazione sono inscritti gli operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei
trasporti; e gli artigiani míntiti e i piccoli proprietario di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che
abbiano aiutatori pochi e avventizii. La Corporazione seconda raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici e
amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi i comproprietari di essa azienda. Nella terza si
radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non sieno veri operai; e anche da questa sono esclusi i
comproprietaria. La quarta Corporazione associa i datori d'opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio,
di trasporti, quando essi non sieno soltanto proprietario ma - secondo lo spirito dei nuovi statuti - conduttori sagaci e
accrescitori assidui dell'azienda.Sono compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comun, ali e statuali di qualsiasi
ordine. La sesta comprende il fiore intellettuale del Popolo: la gioventú studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle
scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli
che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative. Della settima fanno parte tutti quelli che esercitano
professioni libere non considerate nelle precedenti rassegne. L'ottava è costituita dalle Società cooperatrici di
produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può essere rappresentata se non dagli amministratori
alle Società stesse preposti. La nona assomma tutta la gente di mare. La decima non ha arte né novero né
vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in
travaglio e in ascendimento. E'quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo
novissímo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ànsito
penoso e il sudore di sangue. E' rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta
un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualízzata del lavoro umano:
"Fatica senza fatica ".

XX Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica complutamente riconosciuta dallo Stato.
Sceglie i suoi consoli; manifesta nelle sue adunanze la sua volontà; detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue
convenzioni, regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia; provvede ai suoi
bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una imposta pecuniaria in misura della mercede, dello
stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale; difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di
accrescerne la dignità; si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri; cerca di disciplinare il
lavoro volgendolo verso modelli di modema bellezza; incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior
prova; consacra gli obblighi del mutuo soccorso; determina le provvidenze in favore dei compagni infermi o
indeboliti; inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere; instituisce le sue
cerimonie e i suoi riti; concorre, quanto piú magnificamente possa, all'apparato delle comuni allegrezze, delle feste
anniversarie, dei giochi terrestri e marini; venera i suoi morti, onora i suoi decani, celebra i suoi eroi.

XXI Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra Corporazione, sono regolate nei modi
medesimi che gli statuti definiscono nel regolare le dipendenze fra i poteri centrali della Reggenza e i Comuni
giurati, e fra l'uno e l'altro Comune. I soci di ciascuna Corporazione costituiscono un libero corpo elettorale per
eleggere i rappresentanti al Consiglio dei Provvisori. Ai consoli delle Corporazioni e alle loro insegne è dovuto nelle
cerimonie pubbliche i1 primo luogo.
 

Dei Comuni

XXII Si ristabilisce per tutti i Comuni l'antico potere normativo, che è il diritto d'autonomia pieno: il diritto particolare
di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo. Essi esercitano in sé e per sé tutti i poteri che la
Costituzione non attribuisce agli offici legislativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza.

XXIII A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, varíarnente
derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza. Ma deve
ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede quando essi statuti non
contengano nulla di palesernente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione; quando essi statuti sieno
approvati accettati votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza
cittadina.

XXIV Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, praticare componimenti, di concludere trattati fra loro,
in materia di legislazione e di amministrazione. Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all'esame del Potere esecutivo
centrale.Se il Potere stima che tali accordi componimenti trattati sieno in contrasto con lo spirito della Costituzione,
li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Ragione. Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il
Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

XXV Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una
qualunque altra forma di violenza e d'insidia, quando l'integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da
un altro Comune prevaricante, il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore, se richiedano
l'intervento le autorità comunali concordi, se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo
stesso.

XXVI Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio
scolastico dello Stato; nominare i giudici comunali; instituire e mantenere la polizia comunale; mettere imposte;
contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che
dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.
 

Del potere legislativo

XXVII Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione: il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei
Provvisori.

XXVIII Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del sufragio universale diretto e segreto, tutti i cittadini della
Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che siano, investiti dei diritti politici. Ogni cittadino
votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi.

XXIX. Gli Ottimi durano nell'officio tre anni. Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni
caso non può il loro numero essere di sotto al trenta. Tutti gli elettori formano un corpo elettorale unico. L'elezione
si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.

XXX Il Consiglio degli Ottimi ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice penale e civile, della
Polizia, della Difesa nazionale, della Istruzione pubblica secondaria, delle Arti belle, dei Rapporti fra lo Stato e i
Comuni. Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevità
spiccatamente concisa.

XXXI Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti, per elezione compiuta nel modo del suffragio
universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale: Dieci Provvisori sono eletti dagli operai
d'industria e dai lavoratori della terra; dieci dalla gente di mare; dieci dai datori d'opra; cinque dai tecnici agrarii e
industriali; cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private; cinque dagli insegnanti delle scuole
pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione; cinque dalle
professioni libere; cinque dai pubblici impiegati; cinque dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di
consumo.

XXXII I Provvisori durano nell'officio due anni. Non sono eleggibili se non appartengano alla Corporazio
rappresentata.

XXXIII Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando
nel dibattito il modo laconico. Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice commerciale e marittimo;
delle Discipline che conducono il lavoro continuato; dei trasporti; delle opere pubbliche; dei Trattati di commercio,
delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini; della Istruzione tecnica e professionale; delle Industrie e delle
Banche; delle Arti e dei Mestieri.

XXXIV Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono una volta l'anno in un sol corpo, sul
principio del mese di dicembre, costituendo un grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del Carnaro.
L'Arengo tratta e delibera delle Relazioni con gli altri Stati; della Finanza e del Tesoro; degli Alti Studii; della
riformabile Costituzione; dell' ampliata Libertà.

Del potere esecutivo

XXXV Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale, dal
Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori. Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del
Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale. Il Rettore dell'Interno e della
Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il
Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro. Il Rettore degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore,
e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter pares".

XXXVI L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera di ogni cosa che non competa all'amministrazione
corrente. Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di parità. I Rettori sono eletti per un anno, e
non sono rieleggibili se non per una volta sola. Ma, dopo l'intervallo di un anno, possono essere nuovamente
nominati.

 Del potere giudiziario

XXXVII Partecipano del potere giudiziario i Buoni uomini, i Giudici del Lavoro, i Giudici togati, i Giudici del
Maleficio, la Corte della Ragione.

XXXVIII I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori dei varii comuni in misura del numero,
giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano delle colpe che
cadano sotto pene di durata non superiore a un anno.

XXXIX I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e
i datori d'opra. Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio dei
Provvisori. In questa misura: due dagli operai d'industrie e dai lavoratori della terra; due dalla gente di mare; due dai
datori d'opra; uno dai tecnici industriali ed agrarii; uno dalle libere professioni; uno dagli addetti alle amministrazioni
delle private aziende; uno dagli impiegati pubblici; uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli Istituti superiori e dagli
altri socii della sesta Corporazione; uno dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo. I Giudici
del Lavoro hanno facoltà di dividere in sezioni i loro collegi per sollecitare i giudizii, servitori pronti d'úna giustizia
leggera ed espeditissima. Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio d'appello.

XXXX I Giudici togati giudicano di tutte quelle questioni civili, commerciali e penali in cui i Buoni uomini e i Giudici
del Lavoro non abbiano competenza, eccettuate quelle spettanti ai Giudici del Maleficio.Costituiscono il Tribunale
d'appello per le sentenze dei Buoni uomini. Sono dalla Corte della Ragione scelti per concorsi fra i cittadini
addottorati in legge.

XXXXI Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti e presieduti da un giudice togato, compongono il Tribunale
del Maleficio, che giudica tutti i delitti di colore politico e tutti quei misfatti che sieno da punire con la privazione
della libertà corporale per un tempo superiore al triennio.

XXXXII Eletta dal Consiglio nazionale, la Corte della Ragione si compone di cinque membri effettivi e di due
supplenti. Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge. La Corte
della Ragione giudica degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo e dal Potere esecutivo, per accertarli
conformi alla Costituzione; di ogni conflitto statutario fra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e
i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le
Corporazioni, fra i Comuni e i privati; dei casi di alto tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi
del Potere legislativo e dell'esecutivo; degli attentati al diritto delle genti; delle contestazioni civili fra la Reggenza e i
Comuni, fra Comune e Comune; delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri; delle questioni riguardanti i
diritti di cittadinanza e i privi di patria; delle questioni di competenza fra i vari magistrati giudiciali. La Corte della
Ragione rivede in ultima istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati. Ai cittadini costituiti in Corte
della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia nella sede sia in altro Comune. Né possono essi
esercitare professione o Industria o mestiere per tutta la durata della carica.
 

Del Comandante

XXXIII Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d'un solo, che
sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale
solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà
suprema senza appellazione.Il Consiglio determina il piú o men breve tempo dell'imperio non dimenticando che nella
Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XXXXIV Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi.I
partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissario.

XXXXV Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera di riconfermare il Comandante
nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino, oppure di deporlo, o anche di bandirlo.

XXXXVI Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere
eletto al supremo officio.
 

Della difesa nazionale

XXXXVII Nella Reggenza italiana del Camaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di
cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono
nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle
amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo l'attitudine e secondo la perizia di
ognuno.

XXXXVIII A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro
famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in
difesa della terra, soccorre i consanguinei se siano in distratta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle
generazioni.

XXXXIX In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta
armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mareLo stretto
servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo
d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici; e può esercitarli quando
sieno conciliaboli con la necessità della disciplina attiva.

Dell'istruzione pubblica

L Per ogni gente di nobile origine la coltura è la piú luminosa delle armi lunghe.Per la gente adriatica, di secolo in
secolo costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto, essa è piú che un'arme: è una potenza
indomabile come il diritto e come la fede. Per il popolo di Fiume, nell'atto medesimo della sua rinascita a libertà,
diviene il piú efficace strumento di salute e di fortuna sopra l'insidia estranea che da secoli la stringe. La cultura è
l'aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza contro le deformazioni. Sul Carnaro di Dante il culto della
lingua di Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò che in tutti i tempi fu considerato come il piú prezioso tesoro
dei popoli, come la piú alta testimonianza della loro nobiltà originaria, come l'indice supremo del loro sentimento di
dominazioiie morale. La dominazione morale è la necessità guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee
umane sorge dalla sua volontà di vittoria.Mentre compisce la sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre
instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi proporsi di difendere conservare propugnare
la sua unità la sua libertà la sua giustizia nella regione dello spirito. Roma deve qui essere presente nella sua coltura.
L'Italia deve qui essere presente nella sua coltura. Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre
su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande
storia. Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere latino, l'altra stirpe sarà foggiata o prima o poi
dallo spirito creatore della latinità: il qualé non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono
alla formazione dell'uomo libero. Qui si forma l'uomo libero. E qui si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo
del lavoro e nell'acredine del traffico. Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommità delle sue leggi la
coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina il suo patrimonio.

LI E' instituita nella città di Fiume una Università libera, collocata in un vasto edificio capace di contenere ogni
maggiore aumento di studi e di studiosi, retta da suoi proprii statuti come la Corporazione. Sono nella città di Fiume
instituite una scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative, una scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di
ogni vizio e pregiudizio magistrali, condotte dal piú sincero e ardito spirito di ricerca nella novità, rette da un acume
atto a purificarle dall'ingombro dei mal dotati e a sceverare i buoni dai migliori e a secondare i migliori nella
scoperta di se e dei nuovi rapporti fra la materia difficile e il sentimento umano.

LII Provvede a ordinare le Scuole medie il Consiglio degli Ottimi; provvede a ordinare le Scuole tecniche e
professionali il Consiglio dei Provvisori; provvede a ordinare gli Alti Studi il Consiglio nazionale.In tutte le scuole di
tutti i Comuni l'insegnamento della lingua italiana ha privilegio insigne. Nelle Scuole medie è obbligatorio
l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro.L'insegnamento primario è dato
nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi
paralleli.Se alcun Comune tenti di sottrarsi all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercíta il suo diritto di
provvedervi, aggravando della spesa il Comune.

LIII Un Consiglio scolastico determina l'ordine e il modo dell'insegnamento primario, che è d'obbligo nelle scuole di
tutti i Comuni. L'insegnamento del canto corale fondato su i motivi della piú ingenua poesia paesana e
l'insegnamento dell'ornato su gli esempi della piú fresca arte rustica hanno il primo luogo. Compongono il Consiglio
un rappresentante di ciascun Comune due rappresentanti delle Scuole medie due delle Scuole tecniche e
professionali due degli Istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti due della Scuola di Musica due della
Scuola di Arti decorative.

LIV Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione né figure di parte politica. Le
scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono
vivere senza altare e senza Dio. Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno può fare la sua
preghiera tacita.Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni sobrie che eccitano l'anima e, come i temi d'una sinfonia
eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento. Ma ricorrono sulle pareti le imagini grandiose di quei
capolavori che con la massima potenza lirica interpretano la perpetua aspirazione e la perpetua implorazione degli
uomini.

Della riforma statutaria

LV Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della
Costituzione.Ma la Costituzione può essere riformata in ogni tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini in
diritto di voto. Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo della Costituzione i membri del Consiglio nazionale le
rappresentanze dei Comuni la Corte della Ragione le Corporazioni.
 

Del diritto d'iniziativa

LVI Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d'iniziare proposte di leggi che riguardino le
materie riservate all'opera dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente. Ma l'iniziativa non è valida se almeno il
quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga.
 

Della riprova popolare

LVII Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o
del dissenso pubblico qu'ando la riprova sia domandata da un numero di elettori eguale per lo meno al quarto dei
cittadini in diritto di voto.

Del diritto di petizione

LVIII Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi che da essi furono per buon diritto eletti.
 

Della incompatibilità

LIX Nessun cittadino può esercitare piú di un potere né partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.
 

Della rivocazione

LX. Ogni cittadino può essere rivocato dall'officio che occupa, quando egli perda i diritti politici per sentenza
confermata dalla Corte della Ragione, quando la rivocazine sia imposta per voto schietto dalla metà piú uno degli
inscritti al corpo elettorale.
 

Della responsabilità

LXI Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del
danno che allo Stato al Comune alla Corporazione al semplice cittadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, per
incuria, per codardia, per inettezza.
 

Della retribuzione

LXII A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli statuti e collocati nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione
giusta; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno.
 

Della edilità

LXIII E' instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con discernimento fra gli uomini di gusto puro, di
squisita perizia, di educazione novissima.Piú che l'edilità romana il collegio rinnovella quegli ufficiali dell'ornato della
città che nel nostro Quattrocento componevano una via o una piazza con quel medesimo senso musicale che li
guidava nell'apparato di una pompa repubblicana o in una rappresentazione carnascialesca. Esso presiede al decoro
del vivere cittadino; cura la sicurezza, la decenza, la sanità degli edifizii pubblici e delle case particolari; impedisce il
deturpamento delle vie con fabbriche sconce o mal collocate;allestisce le feste civiche di terra e di mare con sobria
eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a cui per fare miracoli di gioia bastava la dolce luce, qualche leggera
ghirlanda, l'arte del movimento e dell'aggruppamento umano; persuade ai lavoratori che l'ornare con qualche segno
di arte popolesca la piú umile abitazione è un atto pio, e che v'è un sentimento religioso del mistero umano e della
natura profonda nel piú semplice segno che di generazione in generazione si trasmette inciso o dipinto nella madia,
nella culla, nel telaio, nella conocchia, nel forziere, nel giogo; si studia di ridare al popolo l'amore della linea bella e
del bel colore nelle cose che servono alla vita d'ogni giorno, mostrandogli quel che la nostra gente vecchia sapesse
fare con un leggero motivo geornetrico con una stella, con un fiore, con un cuore, con un serpe, con una colomba
sopra un boccale, sopra un orcio, sopra una mezzina, sopra una panca, sopra un cofano, sopra un vassoio;si studia
di dimostrare al popolo perché e come lo spirito delle antiche libertà comunali si manifestasse non soltanto nelle
linee, nei rilievi, nelle commettiture delle pietre, ma perfino nell'impronta dell'uomo posta su l'utensile fatto vivente e
potente;infine, convinto che un popolo non può avere se non l'architettura che meritano la robustezza delle sue ossa
e la nobiltà della sua fronte, si studia di incitare e di avviare intraprenditori e costruttori a comprendere come le
nuove maaterie - il ferro, il vetro, í cementi - non domandino se non di essere inalzate alla vita armoniosa nelle
invenzioni della nuova architettura.
 

Della musica

LXIV Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale.Ogni mille anni, ogni
duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si perpetua. Un grande popolo non è soltanto qliello che
crea il suo Dio a sua somiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo Dio. Se ogni rinascita d'una gente
nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un
ordine lirico nel setiso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica considerata come linguaggio rituale è
l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita. Non sembra che la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine
intenta e ansiosa il regno dello spirito? Il regno dello spirito umano non è cominciato ancora. "Quando la materia
operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell'uomo, allora lo spirito comincerà a intravedere l'aurora
della sua libertà" disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di Sebenico. Come il grido del gallo
eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora. Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle
macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la poesia, la Musica trova i suoi movimenti e
le sue pienezze. Delle sue pause è formato il silenzio della decima Corporazione.

LXV Sono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza corpi corali e corpi istrumentali con sovvenzione dello Stato.
Nella città di Fiume al collegio degli Edili è commessa l'edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila
uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d'una vasta fossa per l'orchestra e per il coro. Le grandi
celebrazioni corali e orchestrali sono totalmente gratuite come dai padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio.