La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.-
Data a Roma, addì 15 febbraio 1989
COSSIGA
De Mita, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
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Pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE del 22 febbraio 1989
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L'indicazione dello Stato e della provincia relativi al comune di
nascita, costituisce motivo di contestazione da parte dell'utenza
in occasione del rilascio di documenti di identitá e di certificazioni
anagrafiche, onde si rende necessario effettuare alcune considerazioni
e diramare opportune disposizioni, mirate a semplificare l'azione
amministrativa ed evitare difformità di comportamenti, specie nel
rilascio delle certificazioni anagrafiche, con conseguente disagio
per i cittadini.-
Al riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati in
comuni ricompresi in territori ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai
trattati di pace, la Legge 15 febbraio 1989, nº 54, prevede che i documenti
in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni, devono riportare
il solo nome italiano del comune di nascita dell'interessato, senza alcun
riferimento allo Stato di appartenenza.-
Ciò in applicazione del principio che l'evento nascita rimane ancorato al
tempo ed al luogo in cui é avvenuto.-
Pertanto, anche nelle certificazioni anagrafiche, quali il certificato di residenza,
é del tutto superfluo, non solo riportare lo Stato cui appartiene il comune di
nascita dell'interessato, ma altresí riportare la provincia di pertinenza se non
per risolvere casi di omonimia di comuni.-
L'eliminazione di tali superflue indicazioni é quanto mai opportuna specie nel
momento attuale in cui spesso si verificano soppressioni ed accorpamenti di
comuni, anche con spostamento della provincia di riferimento : si eviterà in tal
modo la necessità di aggiornare i sistemi informatici dei comuni.-
Si pregano le SS.LL.di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Pubbliche
e dei Comuni della rispettiva Provincia e seguire la questione, anche nell'ambito
delle consuete visite ispettive informando la scrivente.-
Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.-
Si informa che con nota del 10 maggio 1999 il Ministero dell'Interno,
Direzione Generale dei Servizi Civili, ha comunicato che il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza ha dato disposizioni alle Questure affinchè,
nella compilazione dei Passaporti, rilasciati a favore delle persone di
cui alla Legge n. 54/89, in luogo dell'indicazione dello Stato, alla
denominazione del Comune di nascita, seguano tre asterischi.-
Ciò al fine di ovviare al problema tecnico segnalato da codesta
Federazione nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Presidenza.-
Il Capo Dipartimento - Cons. Mario Luigi Torsello